Il Giudice di Pace
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Opposizione a sanzione amministrativa
COS’È
Il servizio riceve le domande di ricorso avverso sanzioni amministrative. Esemplificando: multe, cartelle esattoriali, ordinanze prefettizie, assegni a vuoto ecc. ecc.
A COSA SERVE
Serve a contestare atti ritenuti illegittimi, ingiusti o errati, chiedendone l’annullamento totale/parziale o la riduzione. Permette di far valere errori formali (esempio targa errata, notifica tardiva), vizi procedurali o la mancanza di responsabilità, tutelandosi dinnanzi al Giudice di Pace, con un ricorso alternativo a quello dinnanzi al Prefetto.
CHI
Cittadini privati o avvocati
COSA DEVO FARE PER
Innanzitutto non deve essere stato effettuato alcun pagamento, poiché ciò è incompatibile con la presentazione del ricorso. Occorre aver ricevuto l’atto oggetto di contestazione e contente una sanzione amministrativa (multa, ritiro patente, ecc. ecc.). L’atto può essere ad esempio un verbale della polizia municipale o stradale, un’ordinanza prefettizia o una cartella esattoriale.
L'Ufficio del Giudice di Pace competente per territorio è sempre quello del luogo ove è stata commessa o accertata l'infrazione.
Nel caso di opposizione a sanzione amministrativa il ricorrente può stare in giudizio anche senza il patrocinio di un legale.
Il termine per proporre ricorso in opposizione a sanzione amministrativa è di 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto (notifica a mani, o - in caso di notifica postale - dal ritiro dell'atto o comunque decorsi 10 giorni dall'avviso ex art. 8 legge 890/1982 e successive modificazioni) oppure dalla data di contestazione della multa su strada. Per computare il termine ultimo si contano materialmente 30 giorni escludendo dal computo il giorno nel quale si è ricevuta la notifica dell'atto, oltre l'eventuale periodo di sospensione feriale dei termini come stabilita dall'art. 1 legge 742/1969 e successive modificazioni (dal 1° al 31 agosto).
Per il ricorso dinnanzi al Prefetto, il termine è di 60 giorni.
N.B. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato salvo pronuncia di accoglimento della sospensiva richiesta al giudice che vi provvede nell'ordinanza di fissazione dell'udienza. La eventuale sospensione va richiesta e motivata nel ricorso e può essere discussa anche in apposita udienza preliminare.
Il ricorso va presentato secondo le seguenti modalità:
- 1. deposito di persona presso il Ruolo Generale Civile dell’ufficio, posto al secondo piano accesso A oppure C del Palazzo. Per gli orari di apertura vedi la pagina Uffici e Cancellerie https://www.giudicedipace.firenze.it/it/Content/Index/42741
- 2. invio tramite posta raccomandata AR all’indirizzo dell’ufficio; viale Alessandro Guidoni, 61 – 50127 Firenze. In questa seconda ipotesi, per dimostrare l’invio nei termini fa fede la ricevuta di spedizione postale.
- 3. invio tramite PCT – modalità unica ed esclusiva per i legali
Le modalità di iscrizione a ruolo della causa di cui ai punti 1 e 2, dedicate ai cittadini, sono le uniche. È irricevibile il ricorso inviato via PEC o per e-mail ordinaria.
All'Ufficio del Giudice di Pace è necessario presentare:
- originale firmato del ricorso + una copia dello stesso - Qualora si desideri copia di ricevuta con la data di deposito, presentare 1 copia in più;
- originale dell'atto impugnato (verbale, cartella, ordinanza, etc.), pena l’irricevibilità del ricorso;
- ricevuta di versamento del contributo unificato assolto ESCLUSIVAMENTE con PagoPA (NON si accettano marche da bollo o F23);
- copia del documento di identità.
Il ricorso deve essere proposto dall'intestatario dell'atto notificato. Nel caso di sanzione stradale non immediatamente contestata ed elevata quindi al proprietario, è consigliabile proporre ricorso congiunto del proprietario e del conducente che interviene per riferire sui fatti posti a fondamento del ricorso; ciò vale anche per auto aziendali in uso a dipendenti e/o in leasing.
Nel caso di conducente diverso dal proprietario del veicolo, occorre proporre ricorso congiunto da ambedue (altrimenti il giudice dichiara l’inammissibilità); il guidatore interverrà all’udienza per riferire sui fatti posti a fondamento del ricorso. I due ricorrenti hanno “pari importanza giudiziaria” per cui, nel caso in cui uno non possa presenziare, basterà che il partecipante consegni al giudice la delega dell’altro.
Si ricorda che è obbligatorio indicare il codice fiscale . Se posseduta, è consigliabile indicare anche la PEC.
Il ricorso deve essere redatto in lingua italiana e sottoscritto con firma autografa.
Nel ricorso deve essere dichiarato il valore della causa (valore della sanzione + spese di notifica) e, in base al valore, pagati i relativi importi di Contributo Unificato e Spese forfetizzate , per il cui calcolo vedere la sezione Contributo Unificato.
N.B. ai fini della determinazione del valore della causa, nei verbali relativi alle infrazioni del Codice della Strada, si fa riferimento all’importo previsto per il pagamento dal sesto al sessantesimo giorno e non al valore ridotto in caso di pagamento entro i 5 giorni.
Per i non residenti non è necessaria la domiciliazione nel Comune di Firenze: le notifiche (data di udienza e atti successivi) avverranno tramite raccomandata AR al domicilio eletto, o a quello indicato nel ricorso, oppure via PEC se fornita. Le comunicazioni urgenti potranno essere effettuate via e-mail ordinaria o telefono se forniti. E' pertanto consigliabile indicare sempre nel ricorso quanti più dati possibili (indirizzo completo, telefono fisso, cellulare, e-mail, PEC) al fine di facilitare le comunicazioni di Cancelleria. In ogni caso per le comunicazioni urgenti segue sempre raccomandata AR.
Una volta iscritto il ricorso se ne potrà seguire l’andamento attraverso il Portale dei Servizi Telematici, indicando la regione, l’ufficio, il registro (giudice di pace) ed effettuando la ricerca tramite numero e anno di ruolo https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pst_2_6.wp
In alternativa si può utilizzare l’APP ufficiale del Ministero della Giustizia, Giustizia Civile, scaricabile gratuitamente.
MODULISTICA DISPONIBILE
Disponibile modulistica nella sezione dedicata di questo sito.
Vi è la possibilità di compilare via web il ricorso per opposizione alla sanzione amministrativa e il decreto ingiuntivo . Giudice di Pace on-line https://gdp.giustizia.it
Nella stessa procedura guidata di compilazione del ricorso web è possibile compilare e stampare anche la sola nota di iscrizione a ruolo telematica.
Durante la procedura viene chiesto se si intenda compilare on-line anche il ricorso o no, e in caso contrario il sistema produce la sola nota di iscrizione a ruolo col codice a barre.
ATTENZIONE: la compilazione on-line della Nota di iscrizione a ruolo telematica NON sostituisce l’iscrizione a ruolo che avviene solo presentando all’Ufficio entro i termini di legge (NON fa fede la data di pre-iscrizione web) la documentazione cartacea nelle due modalità sopra indicate di deposito o spedizione.
COME FUNZIONA
L’ufficio riceve tutta la documentazione e rilascia solamente il numero di procedimento (numero di ruolo) che farà fede per tutto il corso del processo.
In mancanza di versamento del contributo unificato l’ufficio non accetta il deposito.
Dopo la designazione del giudice per la causa e la fissazione dell’udienza, la cancelleria provvede alla notifica alle parti di tutti gli atti relativi al fascicolo.
Il giorno dell’udienza è obbligatorio presenziare dinnanzi al giudice
A CHI DEVO RIVOLGERMI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lombardi Cristina – Funzionario Giudiziario
Email: gdp.firenze@giustizia.i
DOVE
Ruolo Generale: Stanza C 01 piano II°, telefono 055/7996730
Orari di apertura: Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 – presidio del sabato solo ed esclusivamente per urgenze.
HO BISOGNO DI ASSISTENZA LEGALE
No, ma l’assistenza di un avvocato è consigliabile per questioni complesse
COSTI
Costi relativi al contributo unificato – per eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rivolgersi all’Ordine degli Avvocati
NORMATIVA
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