Competenze
FUNZIONI
Il Giudice di Pace appartiene alla magistratura onoraria. E’ quindi un magistrato giudicante nei procedimenti civili, amministrativi e penali di sua competenza.
La legge attribuisce al Giudice di Pace anche funzioni di mediatore: i cittadini possono dunque rivolgersi a lui, per tutte le materie e senza limiti di valore, per cercare un accordo amichevole senza instaurare una causa. In questo caso non è necessaria l’assistenza di un legale.
Se il valore della controversia non supera € 1.100 le parti possono stare in giudizio personalmente senza il patrocinio di un difensore; oltre tale valore il Giudice di Pace può autorizzare in tal senso con proprio decreto (art. 82 cpc).
Il Giudice di Pace non è un consulente giuridico e neanche un avvocato a disposizione del pubblico: non è quindi possibile richiedere pareri o consulenze.
Competenza in materia CIVILE
per valore:
- cause aventi ad oggetto beni mobili, il cui valore non ecceda € 5.000,00 (quando non attribuite dalla legge ad altro giudice);
- cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, il cui valore non ecceda € 20.000,00;
- cause di opposizione alle ordinanze – ingiunzioni (L. 24 novembre 1981 n. 689), il cui valore non ecceda € 15.493,71, escluse le materie di cui all'art. 22bis della medesima legge;
per materia:
- cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi, riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, scuotimenti e simili propagazioni che superano la normale tollerabilità;
- cause di opposizione alle sanzioni amministrative ed ai verbali di accertamento di violazione al codice della strada (art. 204bis);
- cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del T.U. di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
- cause relative agli interessi ed accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Competenza in materia PENALE
reati previsti dal Codice Penale:
- Percosse (art. 581 c.p.)
- Lesioni personali dolose lievissime (art. 582 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) *
- Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)
- Diffamazione (art. 595 c.p.)
- Minaccia (art. 612 c.p.)
- Furti punibili a querela dell'offeso (furto d'uso e furto lieve per bisogno; art. 626 c.p.)
- Usurpazione (art. 631 c.p.)
- Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.)
- Invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)
- Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)
- Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.)
- Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.)
- Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.)
- Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.)
- Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.)
* sono escluse le fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, nonché le fattispecie inerenti lesioni gravi o gravissime conseguenti a fatti commessi con violazioni delle norme di circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 c.p., terzo comma), quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
ESCLUSIONI
Non sono di competenza del Giudice di Pace le opposizioni riguardanti: la tutela del lavoro, la previdenza obbligatoria, l’edilizia, l’ambiente, il diritto di famiglia, le imposte e le tasse.